(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

   Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata.

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(Norme  per  l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e
                  del Presidente della Provincia).


   1.  Dopo  il  comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo
2003, n. 2, e' inserito il seguente:
    «6-bis.  Al  fine  di  promuovere la rappresentanza di entrambi i
generi  nella  formazione  delle  candidature,  in  ciascuna lista di
candidati  nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura
superiore  a  due  terzi  del  numero  dei candidati della lista, con
eventuale  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Fatto salvo quanto
disposto  dal  comma 5, per le candidate puo' essere indicato solo il
cognome  da  nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del
marito».