(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia). 1. Dopo il comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate puo' essere indicato solo il cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del marito».